Statuto

ART. 1

Lo Slovenski raziskovalni inštitut (in italiano Istituto Sloveno di Ricerche, in inglese Slovene Research Institute), abbreviato SLORI, è stato costituito nel 1974 con sede legale a Trieste. L’Istituto esplica le proprie attività in lingua slovena, ad eccezione dei casi in cui viene richiesto ovvero si rende necessario l’utilizzo di altre lingue. L’Istituto non esercita alcuna attività di cui all’art. 2195 C.C. e non si prefigge scopi di lucro.

ART. 2

L’Istituto si propone di svolgere studi e monitorare le condizioni e i cambiamenti nel campo delle questioni etniche, delle tematiche inerenti alle relazioni interetniche e interculturali ovvero di tutte le questioni sociali e di sviluppo che interessano la comunità nazionale slovena in Italia e le sue caratteristiche storico-sociali, giuridiche ed etnico-linguistiche, nonché i rapporti sociali e interetnici derivanti dalla sua collocazione nel contesto sociale italiano e nel più ampio quadro europeo.
Nell’approccio di ricerca adottato l’Istituto si avvale di strumenti teorici e metodologici propri delle scienze sociali e umanistiche, collaborando con altre istituzioni affini all’interno della comunità nazionale slovena in Italia e nel più ampio contesto scientifico italiano, sloveno e internazionale. In tal modo l’Istituto contribuisce all’approfondimento delle conoscenze su temi quali le situazioni e i mutamenti delle realtà minoritarie, i rapporti interetnici, i legami transfrontalieri, le politiche di integrazione sociale e lo sviluppo delle conoscenze applicate nella risoluzione di questioni riguardanti la comunità nazionale slovena in Italia e le sue potenzialità di sviluppo ma anche, più in generale, il potenziale di sviluppo presente in Friuli Venezia Giulia in funzione della propria composizione multietnica e posizione internazionale, in particolare nei rapporti con la Repubblica di Slovenia.

ART. 3

Tra i principali compiti e attività, l’Istituto:

a) sviluppa e svolge attività di ricerca sia autonomamente che in collaborazione con altri istituti scientifici e di ricerca o su commissione di pubbliche amministrazioni e altri committenti inerenti a questioni etniche e sociali, rapporti interculturali e tematiche di integrazione sociale, con particolare riguardo alla comunità nazionale slovena in Italia e all’ambiente socio-culturale in cui è inserita;
b) raggruppa, indirizza e consolida le potenzialità intellettuali degli Sloveni in Italia adoperandosi per la promozione di un comune spazio scientifico sloveno;
c) organizza seminari, conferenze scientifiche e convegni di settore su questioni relative agli Sloveni in Italia, problemi delle minoranze etnico-linguistiche e di altra natura, rapporti interculturali e tematiche legate all’integrazione sociale;
d) raccoglie e conserva materiale bibliografico, documentario e di ricerca che mette a disposizione dei propri Soci, delle istituzioni e dei ricercatori interessati;
e) diffonde le conoscenze, in particolare tra la popolazione scolastica, gli studenti universitari e il corpo docente, sulla storia e la situazione attuale della comunità nazionale slovena in Italia e su contenuti simili mediante conferenze e laboratori formativi e informativi;
f) sviluppa iniziative, attività e prestazioni formative, promozionali e di altra natura autonomamente o in collaborazione con altri istituti e organizzazioni per il consolidamento e la diffusione della cultura e della lingua slovena;
g) svolge attività editoriale curando e promuovendo proprie pubblicazioni e altro materiale; diffonde i risultati dei lavori di ricerca in riviste specializzate, convegni scientifici e altri eventi di carattere tecnico e scientifico su scala locale, italiana, slovena e internazionale;
h) collabora e stipula accordi o convenzioni con Università e istituzioni a carattere scientifico e di ricerca operanti in campi analoghi o istituzioni di diritto pubblico e privato, con cui collabora nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo;
i) bandisce concorsi, borse di studio e premi per ricerche, studi universitari o post-universitari, promuovendo e sviluppando opportunità di studio e di ricerca in particolare per i giovani appartenenti alla comunità nazionale slovena in Italia.

ART. 4

Il patrimonio indivisibile dell’Istituto è costituito da:

a) erogazioni, donazioni e lasciti;
b) beni mobili e immobili;
c) eventuali fondi derivanti dall’attività dell’Istituto.

ART. 5

Le entrate dell’Istituto sono costituite da:

a) quote associative annuali;
b) eventuali ulteriori elargizioni dei Soci, contributi di imposta sul reddito dei Soci o corrispettivi specifici dei Soci per prestazioni varie dell’Istituto;
c) contributi di enti o amministrazioni pubbliche e private italiane, slovene e comunitarie;
d) proventi da attività di ricerca su commissione o da bandi promossi da enti o amministrazioni pubbliche e private italiane, slovene e di altri Stati membri dell’Unione europea, ovvero della stessa UE e delle altre organizzazioni o istituzioni internazionali;
e) altre entrate derivanti da prestazioni scientifiche, di ricerca, didattiche e professionali dell’Istituto;
f) entrate derivanti da ogni altra attività dell’Istituto.

ART. 6

Al pari del patrimonio, anche le entrate derivanti dall’attività dell’Istituto e gli eventuali residui non possono essere in nessun caso ripartiti tra i Soci, così come i fondi, il capitale di riserva e quello sociale, neppure in forma indiretta. Ogni eventuale residuo d’esercizio deve essere obbligatoriamente investito nelle attività istituzionali dell’Istituto previste dallo Statuto.
Le quote e i contributi dei soci non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 7

Il periodo d’esercizio o finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione elabora il rendiconto consuntivo e predispone il bilancio preventivo d’esercizio. Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo sono presentati all’Assemblea dei Soci dell’Istituto per essere discussi e approvati in prima convocazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

ART. 8

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Istituto associazioni, altri istituti, enti e amministrazioni pubbliche o private, singoli ricercatori, esperti e altri soggetti interessati, ossia tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e le persone giuridiche che abbiano interesse nella realizzazione delle finalità e delle missioni perseguite dall’Istituto di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Statuto, che si riconoscano in tali finalità e missioni e che vogliano contribuire attivamente all’attuazione dei medesimi.
I soggetti interessati ad aderire alla compagine sociale devono presentare una richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto impegnandosi a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi direttivi dell’Istituto senza ledere in alcun modo gli interessi e le finalità del medesimo.
I Soci dell’Istituto possono collaborare alle attività di ricerca dello stesso e hanno la facoltà di avanzare proposte riguardo alle attività di ricerca e alle altre iniziative dell’Istituto. Su proposta del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione può a tal fine destinare parte dei fondi anche allo svolgimento di attività di ricerca e di altre iniziative suggerite dai Soci, che devono essere comunque conformi alle finalità, ai compiti e alle missioni dell’Istituto. Gli organi dell’Istituto garantiscono adeguate modalità di comunicazione con i Soci anche nel periodo intercorrente tra due Assemblee.

ART. 9

Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri. È diritto del Socio:

a) partecipare alle attività dall’Istituto ed esserne informato;
b) assumere decisioni in merito al funzionamento dell’Istituto partecipando alle votazioni negli Organi competenti anche in merito all’approvazione o alle modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
c) eleggere gli Organi direttivi ed esservi eletto;
d) eleggere gli Organi sindacali di vigilanza ed esservi eletto;
e) beneficiare di tutti i servizi e le prestazioni offerte dall’Istituto e presentare proposte per vari incarichi e iniziative di ricerca.

I Soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le disposizioni approvate dagli Organi dell’Istituto;
b) versare regolarmente la quota associativa annuale.

ART. 10

Le proposte di ammissione di nuovi Soci possono essere presentate:

a) dai membri del Consiglio di Amministrazione;
b) dai membri del Consiglio Scientifico;
c) da almeno tre Soci dell’Istituto.

L’ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La richiesta di adesione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione anche dalle stesse persone fisiche o giuridiche interessate.
Il rapporto associativo cessa con le dimissioni del Socio comunicate in forma scritta all’Istituto o, in caso di violazione dello Statuto e dei regolamenti interni ovvero in caso di danni recati alla reputazione e agli interessi dell’Istituto, per radiazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di radiazione deve essere motivato e comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Socio interessato e al Presidente del Collegio dei Sindaci. Entro un mese (30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, il Socio interessato ha diritto al ricorso, da inviare mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente del Collegio dei Sindaci. In caso di mancata presentazione del ricorso, scaduto il termine utile per la presentazione del medesimo, la radiazione diventa definitiva.
Il Collegio dei Sindaci deve deliberare in merito al ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. La decisione del Collegio dei Sindaci è insindacabile.
Nel caso in cui il Socio non abbia versato la quota associativa annuale per oltre cinque annualità, il Consiglio di amministrazione invia al socio un sollecito di pagamento della quota associativa entro la successiva Assemblea dei Soci. In caso di mancato riscontro da parte del Socio, che in tal modo non manifesta interesse alla continuazione del rapporto associativo, viene avviata la procedura ai sensi del presente articolo.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

ART. 11

Gli organi dell’Istituto sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Consiglio Scientifico;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Presidente;
f) il Direttore;
g) la Consulta dei Ricercatori. 

ART. 12

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci. In sede ordinaria l’Assemblea dei Soci si riunisce una volta all’anno ai sensi dell’articolo 7 ovvero in seconda convocazione entro la fine del mese di giugno. L’Assemblea dei Soci può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando almeno un decimo (1/10) dei Soci ne faccia richiesta scritta, sottoscritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando necessariamente anche l’Ordine del giorno. Sulla base di tale richiesta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di convocare l’Assemblea dei Soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la richiesta di convocazione dell’Assemblea dei Soci venga rifiutata, il Consiglio di Amministrazione deve darne motivata comunicazione ai Soci interessati che possono presentare il ricorso contro la decisione del Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Sindaci in base a quanto previsto dall’articolo 10. Il Collegio dei Sindaci delibera in merito secondo quanto stabilito al medesimo articolo.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Istituto con delibera del Consiglio di Amministrazione. I Soci devono ricevere per iscritto l’avviso relativo alla convocazione dell’Assemblea, che deve essere inviato tramite posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo dell’adunanza, la data e l’ora della prima convocazione nonché il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione, che non potrà tenersi a meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Il luogo e l’ora dell’adunanza vengono diramati anche mediante pubblicazione dell’avviso nei principali organi di informazione sloveni in Italia e, ove ciò fosse necessario, anche in altri organi di informazione. Di norma, le Assemblee dei Soci non si svolgono in forma pubblica, fatta salva la partecipazione di eventuali ospiti. L’ammissione dei non soci a partecipare all’Assemblea è stabilita da chi presiede l’adunanza.
L’Assemblea dei Soci si svolge in lingua slovena.

ART. 13

Su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno hanno diritto di voto in sede assembleare soltanto i Soci che abbiano versato la quota associativa annuale entro l’inizio dell’Assemblea. Sulle deliberazioni che riguardano il bilancio e le responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi non hanno diritto di voto.
I Soci possono essere rappresentati in sede assembleare da altri Soci su delega scritta. La delega è sottoposta a verifica da parte del Segretario del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato prima dell’inizio dell’Assemblea. Ciascun Socio può rappresentare per delega un massimo di tre Soci. Il voto dei Soci deleganti è ritenuto valido solo nel caso in cui i medesimi abbiano saldato, direttamente o indirettamente, anche attraverso il Socio presente e delegato, la quota associativa annuale entro l’inizio dell’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente oltre la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei Soci intervenuti con diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza totale dei Soci, mentre in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti all’adunanza, purché il loro numero non sia inferiore a un terzo (1/3) della compagine sociale.
La votazione delle deliberazioni riguardanti le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto richiede la presenza di almeno la metà dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti all’adunanza. Eventuali deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Istituto saranno valide se accolte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 14

L’Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

a) discute e approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) discute e approva la relazione sull’attività svolta e il programma di lavoro;
c) su proposta del Collegio dei Sindaci, approva la liberatoria degli Organi in scadenza;
d) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
e) elegge i membri del Consiglio Scientifico;
f) elegge i membri del Collegio dei Sindaci;
g) delibera riguardo alle modifiche dello Statuto e degli atti interni di maggior rilevanza dell’Istituto.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque (5) e un numero massimo di quindici (15) componenti, Soci e non Soci eletti dall’Assemblea, ai quali vanno ad aggiungersi di diritto anche il Presidente del Consiglio Scientifico e il Direttore, che hanno gli stessi diritti degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre (3) anni.
Durante la seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere anche ricoperti dal medesimo componente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio Scientifico e il Direttore non possono assumere nel Consiglio di Amministrazione gli incarichi elencati sopra, se non in casi eccezionali.
Di norma, gli incarichi di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti per un limite massimo di cinque mandati consecutivi ovvero per un totale di quindici (15) anni.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente. La seduta del Consiglio di Amministrazione può essere convocata anche su richiesta scritta, motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, indirizzata al Presidente.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono convocate con avviso scritto, inviato tramite posta ordinaria o elettronica, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) predispone la relazione sull’attività svolta e il programma del lavoro di ricerca, tenendo conto del parere e delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio scientifico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
c) nomina il Direttore dell’Istituto;
d) delibera in merito all’ammissione di nuovi Soci;
e) delibera l’adozione di regolamenti interni dell’Istituto;
f) vigila sulle attività dell’Istituto e delibera su eventuali variazioni di bilancio nel periodo intercorrente tra due adunanze dell’Assemblea dei Soci;
g) decide in merito alla gestione delle risorse umane dell’Istituto (assunzione di ricercatori, personale amministrativo e collaboratori esterni; avanzamenti di carriera dei medesimi);
h) decide in merito alle linee di indirizzo dell’Istituto nonché agli accordi e alle convenzioni con altre istituzioni ed enti, tenuto conto dei pareri tecnici espressi dal Consiglio Scientifico;
i) decide in merito alle attività e agli incarichi su proposta del Direttore e del Presidente del Consiglio Scientifico;
j) determina l’ammontare della quota associativa annuale.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale dell’Istituto e rimane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 15.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e le sedute del Consiglio di Amministrazione.
II Presidente è responsabile per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità alle deliberazioni e agli incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta l’Istituto anche innanzi agli organi amministrativi e giudiziari. L’eventuale citazione in giudizio e la costituzione in giudizio innanzi agli organi giudiziari sono subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, tranne nel caso in cui il termine stabilito sia troppo breve per la sua convocazione. In questo caso il Presidente può procedere anche in assenza dell’approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione, che dovrà comunque ratificare l’operato del Presidente durante la prima seduta ordinaria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di norma, tale periodo di sostituzione non può prolungarsi per un termine superiore a sei (6) mesi. In caso di assenza prolungata per malattia o decesso i componenti del Consiglio di Amministrazione procedono all’elezione di un membro dello stesso Consiglio alla carica di Presidente fino alla scadenza del mandato in corso oppure delegano il Vicepresidente a convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione, predispone i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura l’archiviazione di tutti i documenti riguardanti l’attività del Consiglio di Amministrazione.
Il Tesoriere svolge le funzioni di tesoreria del Consiglio di Amministrazione, predispone le proposte del rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo nonché vigila sulla situazione finanziaria corrente dell’Istituto.

ART. 20

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Durante la seduta di insediamento i componenti eleggono nel suo seno il Presidente, il quale dirige i lavori del Collegio dei Sindaci. La durata del suo mandato è stabilita conformemente a quanto previsto per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione. A tal fine devono essere regolarmente invitati a partecipare alle riunioni di tale organo.
E’ compito del Collegio dei Sindaci verificare l’idoneità e l’efficienza dell’operato del Consiglio di Amministrazione nonché vigilare sia sull’esercizio amministrativo e finanziario dell’Istituto sia sull’osservanza delle sue norme statutarie.

ART. 21

Il Consiglio Scientifico è composto da affermati esperti e ricercatori, Soci e non Soci, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Scientifico è composto da un numero minimo di cinque (5) a uno massimo di quindici (15) componenti eletti, ai quali vanno ad aggiungersi di diritto anche il Direttore e un rappresentante della Consulta dei Ricercatori, che hanno gli stessi diritti degli altri componenti del Consiglio Scientifico.
Il Consiglio Scientifico resta in carica per tre (3) anni.
Durante la seduta di insediamento i componenti eleggono nel suo seno il Presidente e, se necessario, anche il Vicepresidente e il Segretario. Di norma, il candidato alla carica di Presidente del Consiglio Scientifico è un esperto nei settori di interesse scientifico e di ricerca dell’Istituto. Il Presidente del Consiglio Scientifico presiede alle sedute, coordina il suo operato e lo rappresenta durante le sedute del Consiglio di Amministrazione. Di norma, l’incarico di Presidente del Consiglio Scientifico può essere svolto per un massimo di cinque mandati consecutivi ovvero per un totale di quindici (15) anni.
Il Direttore garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio Scientifico offrendo anche l’assistenza tecnica necessaria attraverso gli uffici amministrativi dell’Istituto. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Scientifico, tranne in casi eccezionali.
Possono far parte del Consiglio Scientifico anche membri onorari, eletti dall’Assemblea dei Soci. I membri onorari partecipano alle sedute del Consiglio Scientifico con voto consultivo. A tal fine sono regolarmente invitati a partecipare alle sedute.
Il Consiglio Scientifico è convocato, opera e delibera con le stesse modalità del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Scientifico predispone e supervisiona l’attuazione del programma di ricerca nell’ambito delle disponibilità finanziarie stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Sono compiti del Consiglio Scientifico:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni dell’Istituto riguardanti l’attività scientifica e di ricerca, esprimere pareri rispetto ai requisiti scientifici e tecnici nel conferimento dei contratti di ricerca e stabilire i criteri scientifici e tecnici per l’assunzione dei ricercatori, per la valutazione del loro operato scientifico e di eventuali avanzamenti di carriera per merito professionale;
b) verificare l’idoneità scientifica e di ricerca dei candidati alla carica di Direttore dell’Istituto;
c) elaborare i programmi scientifici e di ricerca dell’Istituto e stabilire i criteri per la valutazione scientifica delle ricerche e dei progetti svolti, nonché di quelli proposti;
d) pianificare l’attività editoriale, proporre la pubblicazione di bandi, concorsi, premi e borse di studio, l’organizzazione di convegni a carattere scientifico e tecnico nonché la stipula di accordi e convenzioni con altri istituti di ricerca;
e) deliberare sull’istituzione di apposite commissioni scientifiche esaminatrici o altri gruppi di lavoro attinenti all’attività di ricerca dell’Istituto;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali candidati e criteri per l’ammissione di nuovi soci.

ART. 23

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta del Consiglio Scientifico. Di norma, il candidato alla carica di Direttore è un esperto nei settori di interesse scientifico e di ricerca dell’Istituto, che dispone di adeguate competenze di ricerca, abilità comunicative e capacità direttive.
Il Direttore, in conformità con lo Statuto e con i regolamenti interni dell’Istituto nonché con le deliberazioni e le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico, guida e coordina le attività organizzative, di ricerca e amministrative dell’Istituto. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Direttore è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di rimuovere anticipatamente il Direttore dal suo incarico in caso di gestione inefficiente o inadeguata, avviando le procedure per la nomina di un nuovo Direttore.
Il Direttore resta in carica per quattro (4) anni; di norma, l’incarico può essere rinnovato fino a un massimo di quattro mandati consecutivi ovvero per un totale di sedici (16) anni.

ART. 24

La Consulta dei Ricercatori riunisce tutti i ricercatori che collaborano con l’Istituto nello svolgimento delle sue attività e dei progetti di ricerca.
Il Direttore e il Presidente del Consiglio Scientifico fanno parte di diritto della Consulta dei Ricercatori.
La Consulta svolge la funzione di organo consultivo nei confronti del Consiglio Scientifico. A tal fine la Consulta elegge tra i propri componenti un delegato, il quale rappresenta la Consulta nelle sedute del Consiglio Scientifico.
La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Scientifico oppure dal Direttore.

ART. 25

In caso di scioglimento dell’Istituto, questo è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti i Soci; l’Assemblea convocata in seduta straordinaria per lo scioglimento dell’Istituto provvederà a nominare uno o due liquidatori e a determinare le sue/loro competenze. Ai sensi dell’art. 21, comma 3° del Codice Civile, il patrimonio complessivo dell’Istituto – dedotte le passività – sarà devoluto alle istituzioni della comunità nazionale slovena in Italia aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Istituto, in conformità alle delibere dell’Assemblea convocata come sopra, sentito, qualora obbligatorio, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni normative vigenti.
Le definizioni riportate nello Statuto, indicate nel genere grammaticale maschile, si intendono utilizzate con carattere neutrale e si riferiscono sia a soggetti di genere maschile sia a soggetti di genere femminile.

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